Simone di Saintjust

Per coloro che rinunciano puramente e semplicemente all’eredità lo strumento a tutela dei creditori del de cuius è l’art. 528 e seguenti del codice civile, che regola l’istituto della eredità giacente.

Viene nominato, su richiesta dei creditori, il curatore della  eredità giacente  (formata dalle quote di eredità di chi ha rinunciato espressamente). Compito del curatore dell’eredità giacente è quello di redigere l’inventario e liquidare i creditori stessi.

Dunque, nessuna interferenza con la quota accettata con beneficio d’inventario e nessuna disponibilità ulteriore della quota spettante a chi accetta con beneficio d’inventario derivante dalla eventuale rinuncia, pura e semplice, di altri chiamati all’eredità.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.