Il pignoramento non svolge una funzione semplicemente punitiva nei confronti del debitore insolvente. Ma è finalizzato, attraverso l’azione esecutiva, al rimborso parziale o totale del credito vantato.
Ora, se il creditore procedente non si attiva nei tempi previsti dalla legge o se non si riesce a vendere il bene oppure, come nel suo caso, se il conto corrente del debitore esecutato non presenta disponibilità liquide che possano essere assegnate al creditore, allora il pignoramento non ha più ragion d’essere ed il bene viene “liberato” e restituito al debitore proprietario.
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