Patrizio Oliva

il 25 febbario 2012 è stato approvato il Decreto legge per la semplificazione degli adempimenti fiscali. In tale decreto è previsto che le ipoteche e gli espropri da parte di Equitalia sono ammessi solo per debiti oltre i 20 mila euro. Bisognerà attendere per capire se la norma sarà oggetto di emendamenti in sede di conversione in legge del decreto.

Per ora, in tema di iscrizione di ipoteca esattoriale ed espropriazione immobiliare, vige la legge 106/2011 (approvata il 7 luglio) intervenuta, con l’articolo 7, comma 2 lettere gg decies e gg undecies, per fissare gli importi minimi dei debiti tributari

In particolare, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 106/211 (12 luglio 2011) l’agente della riscossione non può iscrivere ipoteca esattoriale, né procedere ad espropriazione immobiliare, se l’importo complessivo del credito per cui lo stesso procede è inferiore complessivamente a ventimila euro, qualora:

  1. la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio (ovvero sia ancora contestabile in tale sede);
  2. il debitore sia proprietario dell’unità immobiliare oggetto di ipoteca ed essa sia adibita a propria abitazione principale.

In tutti gli altri casi l’agente della riscossione non può comunque iscrivere ipoteca esattoriale, né procedere ad espropriazione immobiliare, se l’importo complessivo del credito per cui lo stesso procede è inferiore complessivamente a 8mila euro. Rideterminato l’importo minimo del credito necessario per procedere all’espropriazione immobiliare.

Vincoli da rispettare per l’iscrizione di ipoteca esattoriale

Procedura per iscrizione ipotecaria


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