Piero Ciottoli

La possibilità di frazionare le retribuzioni convenzionali è prevista dal decreto del Ministro del Lavoro che ne determina annualmente l’ammontare, al fine di adeguarle alla durata effettiva del periodo di lavoro nel corso del mese in caso di assunzione, risoluzione, trasferimenti da o per l’estero nel corso del mese.

Sulla base di tale criterio si può ritenere che, nell’ipotesi in cui il contratto di lavoro preveda che il rapporto di lavoro sia svolto a tempo parziale, la retribuzione convenzionale possa essere ridotta proporzionalmente alla riduzione dell’orario di lavoro.


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