L’articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR ammette in detrazione dall’IRPEF, per un importo pari al 19 per cento le spese sanitarie, per la parte che eccede 129,11 euro: dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell’articolo 10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere.
Le spese sostenute per l’acquisto e la realizzazione di una piscina, ancorché utilizzata per scopi terapeutici, non risultano inquadrabili tra le spese sanitarie per le quali è riconosciuta la detrazione d’imposta ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lett. c), del TUIR,in quanto detta agevolazione può riguardare il trattamento sanitario ma non anche la realizzazione o l’acquisto della strutture nella quale tale trattamento può essere svolto.
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