Paolo Rastelli

La richiesta di prendere visione della lettera di cessione del credito e dell’estratto cronologico, per conoscere i tassi di interesse applicati al debito iniziale, va inoltrata dopo un’ingiunzione di pagamento del creditore cessionario e alla contestuale minaccia di quest’ultimo di affidarsi ad una procedura giudiziale.

Non, evidentemente, dopo una esplicita proposta del debitore di addivenire ad un accordo transattivo.

E’ chiaro che, in un contesto simile, a fronte di una seppur larvata disponibilità a transare da parte del creditore, la successiva istanza di ottenere la documentazione appare stonata e finalizzata ad un approccio dilatorio.

Ed è anche vero che almeno il contratto di prestito dovrebbe già essere nella disponibilità del debitore e non richiesto, peraltro in termini ultimativi, al creditore.

Del resto se si desidera raggiungere un accordo, si parte comunque svantaggiati nella trattativa ed il massimo che si può fare è cercare, seppure con scarse ed effettive prospettive di successo, di abbassare l’importo che il creditore chiede per un saldo stralcio.

Insomma, la cosa è iniziata male ed è stata portata avanti nel modo peggiore. A questo punto o prova ad ottenere uno sconto maggiore rispetto a quanto offerto oppure abbandona la trattativa.

Nell’eventualità che il credito venga prima o poi ancora ceduto, oppure che il recupero sia affidato ad un nuovo operatore di call center (il presunto avvocato), potrà far tesoro dell’esperienza acquisita ed apportare i necessari correttivi.


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