Ornella De Bellis

Si tratta di un accertamento a seguito di attività ispettiva dell’INPS.

Viene chiesto quello che può essere chiesto: cioè gli ultimi cinque anni di contributi previdenziali evasi, ovviamente gravati da sanzioni civili ed interessi di mora.

Non mi soffermerei troppo sulle affermazioni degli ispettori, tenuto anche conto delle distorsioni spesso insite nella comunicazione verbale.

Per i Coadiutori (o collaboratori) familiari (parenti e affini entro il 3° grado), all’iscrizione automatica del titolare segue l’invito scritto dell’Inps a regolarizzare eventuali collaboratori familiari presentando relativa domanda di iscrizione alla Gestione Previdenziale dei Commercianti (All. n. 1 circ. n. 39/2004).

In pratica, posto che i requisiti per il sorgere dell’obbligo contributivo in caso di esercizio di attività commerciale sono l’abitualità e la prevalenza, si dà per presupposto che questi vi siano nel caso di apertura di impresa individuale; mentre si sollecita,con un invito scritto, la valutazione dell’esistenza dell’abitualità e della prevalenza nel caso di collaboratori familiari e di soci di imprese commerciali.

Non sempre ciò avviene. E, quando avviene, non sempre la regolarizzazione contributiva dei collaboratori familiari avviene spontaneamente da parte del titolare. L’INPS fa allora ricorso ad una attività ispettiva.

In ogni caso l’Inps conserva la potestà decisoria sulla iscrivibilità del contribuente e, pertanto, la iscrizione si perfeziona soltanto a seguito del provvedimento emesso dall’Istituto.

Contro il provvedimento di iscrizione è possibile far ricorso, entro 90 giorni dalla notifica, al Comitato Amministratore della Gestione Esercenti attività commerciale.


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