Ludmilla Karadzic

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Questi gli scaglioni di reddito per il prelievo IRPEF con la formula relativa al calcolo dell’imposta dovuta finalizzata ad evitare il “fiscal drag” sui redditi intermedi.

reddito (per scaglioni) aliquota per scaglioni imposta dovuta sui redditi compresi negli scaglioni
fino a euro 15 mila 23  23% sull’intero importo
oltre euro 15 mila e fino ad euro 28 mila  27  3.450 euro +  27% della parte che eccede 15 mila euro
oltre euro 28 mila e fino ad euro 55 mila  38  6.960 euro +  38% della parte che eccede 28 mila euro
oltre euro 55 mila e fino ad euro 75 mila  41  17.220 euro +  41% della parte che eccede 55 mila euro
oltre euro 75 mila  43 25.420 euro +  43% della parte che eccede 75 mila euro

Ora, a partire dall’anno d’imposta 2011, per le abitazioni concesse in locazione è stato introdotto un regime di tassazione definito “cedolare secca” sugli affitti (art. 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23) che prevede l’applicazione di un’imposta che sostituisce, oltre che l’Irpef e le addizionali regionale e comunale, anche le imposte di registro e di bollo relative al contratto di locazione.

La base imponibile della cedolare secca è costituita dal canone di locazione annuo stabilito dalle parti, al quale si applica un’aliquota del 21% per i contratti disciplinati dal codice civile o a canone libero.

È prevista anche un’aliquota agevolata del 19% per i contratti di locazione a canone concordato (o concertato) sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini (art. 2, comma 3, art. 5, comma 2 e art. 8 della legge n. 431 del 1998) relativi ad abitazioni site nei comuni con carenze di disponibilità abitative.

Si vabbè, penserà lei. Ma la risposta alla mia domanda? Questa premessa è stata fatta per arrivare ad una conclusione, seppur per lei deludente.

Guardando la tabella degli scaglioni l’opzione per la cedolare secca è sicuramente vantaggiosa ai fini IRPEF.

Tuttavia c’è da considerare  che il locatore, per beneficiare del regime della cedolare secca, deve comunicare preventivamente al conduttore, tramite lettera raccomandata, la scelta per il regime alternativo di tassazione e la conseguente rinuncia, per il corrispondente periodo di durata dell’opzione, ad esercitare la facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone a qualsiasi titolo.

La cosa certa è che per quanto attiene la dichiarazione dei redditi e la cedolare secca,  l’ISEE non ha alcuna influenza, se non per la circostanza che un ISEE basso è naturalmente indice di un reddito basso per nucleo familiare monoreddito e non troppo numeroso. E per il fatto che il reddito assoggettato alla cedolare secca deve essere aggiunto comunque al reddito complessivo del locatore per determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le altre detrazioni d’imposta previste, le detrazioni per canoni di locazione e, in generale, per stabilire la spettanza o la misura di benefici, fiscali e non, collegati all’ISEE.


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