Piero Ciottoli

Ha letto bene: la pensione di reversibilità si acquisisce “iure proprio” e non “iure successionis“, pertanto, se il coniuge superstite (o chi ne ha diritto) rinuncia all’eredità, la pensione di reversibilità non potrà essere più gravata dal pignoramento del quinto per i debiti del “de cuius” verso lo Stato.

Se il coniuge superstite (o chi ne ha diritto) non rinuncia, la quota pignorata dovrà comunque essere oggetto di revisione per la contrazione dell’importo netto e per la verifica di compatibilità della pensione residua rispetto al minimo vitale.


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