E’ innanzitutto il creditore a poter effettuare la segnalazione alla centrale rischi di competenza per tipologia ed entità del debito.
Attualmente, il creditore è la società cessionaria, quella che ha cioè acquistato il debito. E, presumibilmente, ha effettuato la segnalazione nella fase appena successiva all’acquisto delle pratiche.
La special servicer gestisce i rapporti con il debitore a nome e per conto del creditore e per di più entro determinati limiti temporali di affidamento. Ma, come in questo caso, il creditore può delegare la società gerente ad effettuare anche segnalazioni alla centrale rischi, a fronte di richieste di rimborso a cui il debitore non ha dato esito.
Tanto, allo scopo di prolungare la permanenza del nominativo del debitore negli archivi delle centrali rischi nel caso in cui questi continuasse a persistere nella posizione di insolvenza e non vi fossero beni da pignorare tali da giustificare un’azione esecutiva.
Bisogna ricordare che la cancellazione da una centrale rischi, in caso di persistente insolvenza ed in osservanza del diritto all’oblio del debitore, può essere chiesta decorsi tre anni dall’ultima segnalazione a suo nome pervenuta.
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