Ludmilla Karadzic

La Corte di Cassazione a sezioni unite (sentenza 9962/10) ha stabilito che Non prescrivendo la norma positiva che l’avviso di ricevimento debba essere sottoscritto, dal consegnatario del piego, con firma leggibile, è palese che il precetto di legge è soddisfatto anche nella eventualità – come nella specie – in cui la sottoscrizione sia illeggibile.

Ancora, la Corte insiste che non assume alcun valore, e in particolare non costituisce vizio alcuno di notifica, la circostanza che non siano state indicate, dall’agente postale, le esatte generalità della persona a mani della quale è stato consegnato il piego.

Il ragionamento, esplicitato dalla Corte, che sta alla base è quello per cui è palese che la omessa indicazione da parte dell’agente postale del compimento delle formalità previste dal citato art. 7, comma 4, induce a ritenere, salvo querela di falso, che tale agente abbia consegnata la copia dell’atto da notificare personalmente al destinatario, e che questo ultimo ha sottoscritto l’avviso di ricevimento, a nulla rilevando che manchi nell’avviso di ricevimento stesso l’ulteriore specificazione “personalmente al destinatario” .

Deve dunque proporre “querela di falso” in via incidentale se vuole avere qualche chance di successo. Il che significa che anche se ricorre al GdP il procedimento verrà sospeso e la causa relativa alla sola querela di falso rimessa al Tribunale competente, fino alla decisione della questione del falso. Se proprio vuole insistere per principio, deve affidarsi ad un ottimo avvocato.

Per giurisprudenza unanime, la querela di falso, sia essa proposta in via principale ovvero incidentale, ha il fine di privare un atto pubblico (od una scrittura privata riconosciuta) della sua intrinseca idoneità a “far fede”, a servire, cioè, come prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre all’efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, e del tutto a prescindere dalla concreta individuazione dell’autore della falsificazione. Ne consegue che la relativa sentenza, eliminando ogni incertezza sulla veridicità o meno del documento, riveste efficacia “erga omnes”, e non solo nei riguardi della controparte presente in giudizio” (cfr. Cassazione civile, sez. I, 20 giugno 2000, n. 8362).


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