Michelozzo Marra

Se non c’è stata accettazione tacita o espressa dell’eredità, come sembra di capire sia nel caso in esame, Equitalia non può pretendere, dai chiamati all’eredità, gli importi ICI, omessi o insufficientemente versati dal de cuius.

Del resto Equitalia doveva necessariamente notificare la pretesa ai chiamati all’eredità, per metterli in condizione di valutare se accettare, rinunciare o accettare con beneficio d’inventario.

Scelte che i chiamati saranno presto costretti ad operare per evitare una “actio interrogatoria”, non potendo il creditore restare indefinitivamente sospeso per dare avvio alle azioni esecutive.

La cosa da fare subito, a mio parere, è quella di recarsi negli uffici del concessionario per i servizi della riscossione, che ha notificato la cartella esattoriale, e presentare un’istanza in autotutela illustrando la situazione attuale.


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