A fare si può sempre fare tutto, ma gli atti che attribuiscono diritti di proprietà, usufrutto o personali sono suscettibili di revocazione se perfezionati dopo la notifica di un atto esecutivo come la cartella esattoriale.
Nessuno mette in dubbio la convivenza pluriennale del debitore escusso con i propri familiari. Ma, una cosa è la convivenza l’altra il diritto di abitazione, che determina un danno in capo al creditore per quanto attiene il possibile recupero degli importi iscritti a ruolo.
Il bene su cui insiste un diritto personale di abitazione perde valore in modo rilevante, e, dunque, appare evidente la finalizzazione dell’atto ad impedire l’esercizio dei diritti del creditore.
Per quanto attiene il ricorso, io non conosco se vi sono motivi che possano determinare il suo accoglimento. A questa domanda dovrebbe rispondere il professionista che vi sta seguendo. Ma, se il processo c’è stato ed il giudice ha stabilito l’addebito delle spese agli imputati, mi sembra ci sia poco da impugnare.
A me spiace doverla disilludere su tutta la linea. Ma, la situazione in cui lei si è venuta a trovare è quella ideale per chi volesse approfittarne fornendovi speranze che, onestamente, non sembrano esserci.
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