Tullio Solinas

La legge regionale del Piemonte, la numero 20 del 5 agosto 2002 – Articolo 5 – (Riordino sanzioni in materia di tributi regionali ed estinzione crediti tributari di importo minimo), dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003 il termine di prescrizione per l’accertamento e il rimborso della tassa automobilistica è fissato, ai sensi dell’ articolo 20 del decreto legislativo 472/1997 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’ articolo 3, comma 133, della legge 662/1996), nel termine di cinque anni dalla data della commissione della violazione o del versamento oggetto del rimborso.

Nulla di più ermetico.

D’altra parte, è anche vero che l’accertamento del mancato pagamento bollo auto è possibile entro la fine del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento – considerando l’anno di competenza, la prescrizione è di quattro anni.

Quindi, i signori della GEC mutuano la scadenza al 31 dicembre dalla legge nazionale, mentre poi allungano i termini di decadenza a 5 anni, come stabilito dalla legge regionale.

Purtroppo credo che non le resti altro da fare che proporre ricorso, se non ha intenzione di pagare il bollo. Anche se, a dir la verità, avrebbe dovuto ricorrere nel 2008, dopo la notifica dell’accertamento.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.