Ludmilla Karadzic

La legge regionale Del Piemonte numero 20 del 5 agosto 2002 – Articolo 5 – (Riordino sanzioni in materia di tributi regionali ed estinzione crediti tributari di importo minimo) dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003 il termine di prescrizione per l’accertamento e il rimborso della tassa automobilistica è fissato nel termine di cinque anni dalla data della commissione della violazione o del versamento oggetto del rimborso.

Nulla di più ermetico.

D’altra parte è anche vero che l’accertamento del mancato pagamento bollo auto è possibile entro la fine del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento – considerando l’anno di competenza, la prescrizione è di quattro anni.

Quindi, i signori della GEC mutuano la scadenza al 31 dicembre dalla legge nazionale, mentre poi allungano i termini di decadenza a 5 anni, come stabilito dalla legge regionale.

Purtroppo credo che non le resti altro da fare che proporre ricorso, se non ha intenzione di pagare il bollo. Anche se, a dir la verità, avrebbe dovuto ricorrere nel 2008, dopo la notifica dell’accertamento.


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