Andrea Ricciardi

Con riferimento al pignoramento dello stipendio, il dl 2 marzo 2012, n. 16 (entrato in vigore nello stessa giornata del 2 marzo 2012) ha introdotto, all’art.3, nuove soglie per la pignorabilità dello stipendio e delle altre indennità connesse al rapporto di lavoro.

In particolare lo stipendio o la pensione del debitore subiranno un prelievo mensile nella misura di:

  •  1/10 nel caso in cui l’importo mensile percepito dal debitore sia minore di 2.500 euro
  •  1/7 nel caso in cui l’importo mensile percepito dal debitore sia compreso fra 2.500 e 5.000 euro
  •  1/5 nel caso in cui l’importo mensile percepito dal debitore vada oltre i 5.000 euro.

Con la direttiva n. 12 dell’8 giugno 2010 (disposizioni di maggior favore per il contribuente) Equitalia ha anche previsto che il terzo, in caso di pignoramento di stipendio, debba effettuare il versamento entro sessanta giorni, e non più entro quindici giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento.

Ora, se il pignoramento presso terzi è stato effettuato in data 2 marzo 2012 o successiva, bisogna dedurne che il datore di lavoro sia stato velocissimo ad adempiere.

Comunque, è’ possibile presentare istanza di riduzione, in autotutela, della quota pignorata in base all’importo del debito per cui Equitalia procede. In caso di diniego, e sussistendo i requisiti per accedere al beneficio di riduzione della quota di stipendio pignorata, l’unico rimedio è quello di ricorrere al giudice per le esecuzioni ex art. 617 c.p.c. con il supporto di un legale.


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