Michelozzo Marra

Il Decreto legislativo 276/2003 (Legge Biagi) ha previsto e disciplinato tre distinte forme di apprendistato:

  1. l’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
  2. l’apprendistato professionalizzante;
  3. l’apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

Caratteristica comune a tutte e tre le tipologie contrattuali ora richiamate è il fine formativo. La differenza fondamentale tra il contratto di apprendistato e l’ordinario contratto di lavoro sta nel fatto che nel primo, allo scambio prestazione lavorativa – remunerazione, si aggiunge un obbligatorio percorso formativo del dipendente.

Ora, lei dovrà leggere con attenzione la documentazione inerente l’assegnazione della “borsa lavoro” a suo figlio. E, verificare se in essa si fa rifermento alla legge sopra riportata.


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