Patrizio Oliva

L’assegno spetta solo se la somma dei redditi derivanti da lavoro dipendente, da pensione o da altre prestazioni conseguenti ad attività lavorativa dipendente (integrazioni salariali, disoccupazione ecc.) riferita al nucleo familiare nel suo complesso, ammonta almeno al 70% dell’intero reddito familiare (art. 2, c. 10, Decreto Legge n. 69/1988).

Il reddito del nucleo familiare è costituito dall’ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all’IRPEF, conseguiti dai suoi componenti nell’anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell’assegno fino al 30 giugno dell’anno successivo. Il reddito familiare è quello dei componenti il nucleo nel periodo di riferimento della domanda, indipendentemente dalla composizione del nucleo nel periodo di riferimento del reddito (Circ. Inps n. 176/2001).

Dunque è giusto quanto vi è stato riferito. Dal 1° luglio 2011 non c’erano i requisiti perchè il reddito del 2010 di suo marito da lavoro dipendente non arriva al 70% del reddito complessivo.

Si tratta di regole. Capisco che possano non piacerle, ma non c’è molto da capire.

Da luglio 2012 potrete percepire gli assegni familiari a cui avete diritto.


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