Ludmilla Karadzic

Siamo lusingati dalla sua fiducia: chiedere a noi conferma delle affermazioni di un notaio è davvero troppo, e non lo meritiamo sicuramente.

Per fortuna, siamo completamente d’accordo con il notaio, e ci mancherebbe.

L’equivoco è nato leggendo quanto da lei scritto: Alla fine abbiamo optato per il beneficio d’inventario in caso mio padre avesse dei debiti e così non è stato. Pensando di fare una cosa buona non lasciando tutto nelle mani di questa palese cacciatrice di doti, abbiamo accettato l’eredità.

Sembrava che una volta effettuata la scelta dell’accettazione con beneficio d’inventario fosse stata successivamente sciolta la riserva con la decisione di accettare ( … in caso mio padre avesse dei debiti e così non è stato … ). Per non lasciare tutti i beni della massa ereditaria nella disponibilità della “cacciatrice di doti” che sembra fruire anche del diritto di abitazione … (e che, quindi, corre molti rischi di accettare tacitamente l’eredità)

La scelta di accettare l’eredità, dopo aver optato per il beneficio d’inventario, non deve necessariamente compiersi al decimo anno, ma può essere effettuata appena il chiamato all’eredità si convince che le attività del de cuius superano le passività e vuole disporre dei beni.

E’ naturale che avendo optato per l’accettazione con beneficio d’inventario, è sempre possibile, allo stesso modo, rinunciare prima del compimento dei dieci anni. E dunque, concordiamo con il notaio.

Per finire, in merito alle sanzioni tributarie esse non vanno pagate, anche con l’accettazione dell’eredità. Chi accetta (dopo l’inventario) è obbligato al pagamento, invece, delle somme iscritte a ruolo per mancato e/o insufficiente pagamento delle imposte dovute dal de cuius.


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