La mancata iscrizione del nominativo del debitore inadempiente nella Centrale Rischi della Banca d’Italia e nella Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria non preclude la possibilità da parte del creditore di aggredire i beni di cui è proprietario, comproprietario o comunista il debitore inadempiente.
Quindi, la valutazione della vantaggiosità dell’offerta va effettuata in relazione all’entità del credito vantato dal creditore cessionario, all’importo proposto a saldo stralcio della posizione debitoria corrente, nonché al patrimonio aggredibile del debitore.
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