L’articolo 13 della bozza della legge di bilancio 2024, in via di approvazione, ha modificato gli articoli 561, 562 e 563 del codice civile al fine di stimolare la concorrenza nel mercato immobiliare, agevolando la circolazione giuridica di beni e diritti provenienti da donazione e acquistati da terzi a titolo oneroso.
Articolo 561 del codice civile
Il nuovo articolo 561, sulla restituzione degli immobili alienati dal donatario, in caso di approvazione della bozza reciterà:
1. Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario può averli gravati. I pesi e le ipoteche di cui il donatario ha gravato gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione restano efficaci e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione dei conseguente minor valore dei beni nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata.
2. Le stesse disposizioni si applicano per i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili iscritti in pubblici registri.
3. Restano altresì efficaci i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili non iscritti in pubblici registri restituiti in conseguenza della riduzione e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata.
Articolo 562 del codice civile
L’articolo 562 del codice civile, riguardante l’insolvenza del donatario soggetto a riduzione, nella nuova formulazione in bozza stabilisce che se la cosa donata(è perita per causa imputabile al donatario o ai suoi aventi causa o se ricorre uno dei casi di cui agli articoli 561, primo comma, secondo periodo, o 563, e il donatario è in tutto o in parte insolvente, il valore della donazione che non si può recuperare dal donatario si detrae dalla massa ereditaria, ma restano impregiudicate le ragioni di credito del legittimario e dei donatari antecedenti contro il donatario insolvente.
Articolo 563 del codice civile (Azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione) – la formulazione vigente
Se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario, premessa l’escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell’ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili.
L’azione per ottenere la restituzione deve proporsi secondo l’ordine di data delle alienazioni, cominciando dall’ultima. Contro i terzi acquirenti può anche essere richiesta, entro il termine di cui al primo comma, la restituzione dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede.
Il terzo acquirente può liberarsi dall’obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l’equivalente in danaro.
Salvo il disposto del numero 8) dell’articolo 2652, il decorso del termine di cui al primo comma e di quello di cui all’articolo 561, primo comma, è sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Il diritto dell’opponente è personale e rinunziabile. L’opposizione perde effetto se non è rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione.
Articolo 563 del codice civile (Azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione) – la proposta del governo
L’articolo 563 del codice civile, sull’azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione, stabilisce nella bozza della legge di bilancio 2024, in via di approvazione, che la riduzione della donazione, non pregiudica i terzi al quali il donatario ha alienato a titolo oneroso gli immobili donati fermo l’obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata. Le stesse disposizioni si applicano in caso di alienazione a titolo oneroso di beni mobili, salvo quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 2690.
La proposta del Governo, quindi, riscrive l’articolo 563 del codice civile e cancella la norma sulle restituzioni a carico degli acquirenti.
Articolo 2562 del codice civile
L’articolo 2562 del codice civile prevede inoltre che le sentenze che accolgono le domande di riduzione delle donazioni , non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in base a un atto (di alienazione del bene donato, ndr) trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda di riduzione, purché, quanto alle domande di riduzione delle donazioni, i terzi abbiano acquistato a titolo oneroso.
Articolo 2690 del codice civile
L’articolo 2690 del codice civile nella bozza prevede l’obbligo di trascrivere le domande di riduzione delle disposizioni testamentarie (e non più quelle di riduzione delle donazioni).
Gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, come modificati dalla bozza della legge di Bilancio 2024, si applicheranno alle successioni aperte dopo l’approvazione definitiva della legge.
I rischi che attualmente corre l’acquirente di un immobile donato
Nella disciplina delle successioni, il codice civile accorda ai “legittimari” (coniuge, figli e ascendenti del defunto), una quota dell’eredità.
In relazione al calcolo di questa quota, si conteggiano sia i beni lasciati dal defunto, sia i beni che lo stesso ha donato.
Se, al momento dell’apertura della successione, i legittimari si ritrovano completamente o parzialmente senza alcunché, perché il defunto, in vita, ha fatto donazioni, possono seguire due tipologie di procedure giudiziali: la riduzione, che rende inefficaci le donazioni e quella di restituzione, con la quale il legittimario insoddisfatto chiede la restituzione del bene donato al terzo che ha acquistato dal donatario.
Nell’attuale situazione, l’acquirente di un bene donato, quindi, rischia fino a vent’anni dalla donazione.
Ad esempio, Tizio, che ha acquistato casa da Caio, che a sua volta lo ha ricevuta in donazione da Sempronio, può essere chiamato a restituire il bene acquistato da Caio (entro 10 anni dal decesso di Sempronio o entro 20 anni dalla trascrizione dell’atto di donazione, se Sempronio è ancora in vita) se gli altri eredi di Sempronio (originario donante) promuovono con esito favorevole, un’azione di riduzione sulla donazione effettuata in favore di Caio per lesione della quota di legittima loro spettante.
La questione c’è anche per le ipoteche e gravami sui beni donati, perché i beni restituiti al legittimario vittorioso ritornano puliti dalle ipoteche, che restano se la riduzione è chiesta dopo vent’anni anni dalla donazione e, in questo caso il donatario deve indennizzare i legittimari del minore valore, purché la domanda sia proposta entro dieci anni dalla morte.
In conseguenza di questo, acquistare o accettare in garanzia beni donati è rischioso e vendere o ipotecarli è molto complicato.
Questa la ragione per cui gli immobili di provenienza donativa sono, attualmente, molto difficilmente commerciabili: con l’eventuale entrata in vigore delle norme codicistiche nella nuova formulazione prevista dalla legge di bilancio 2024, l’obbligo di restituzione sopravviverebbe esclusivamente per gli immobili acquistati, a titolo oneroso, da un legatario.
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