Giorgio Valli

Nel mese di novembre (ovvero entro il 30 novembre 2023, nella fattispecie) viene effettuata la trattenuta da parte del datore di lavoro delle somme dovute dal lavoratore dipendente a titolo di seconda o unica rata di acconto relativo all’Irpef.

Se il contribuente vuole che la seconda o unica rata di acconto relativo all’Irpef sia trattenuta in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione (perché, ad esempio, ha sostenuto molte spese detraibili e ritiene che le imposte dovute nell’anno 2024 dovrebbero ridursi) oppure che non sia effettuata, deve comunicarlo per iscritto al sostituto d’imposta entro il 10 ottobre, indicando, sotto la propria responsabilità, l’importo che eventualmente ritiene dovuto.

In pratica, i contribuenti con modello 730/2023 a debito possono pagare mediante rateizzazione delle somme dovute. La prima scadenza da tenere a mente è fissata al 30 giugno, mentre per l’ultima delle rate bisognerà rispettare il termine improrogabile del 30 novembre.

Probabilmente, nelle esperienze pregresse, il pagamento delle competenze stipendiali del mese di novembre (veniva regolato entro il 30 del mese di novembre (il 27 novembre ad esempio) e non nei primi giorni di dicembre come avviene attualmente: quindi l’ ultima rata dell’IRPEF dovuta e rateizzata deve essere adesso regolata col cedolino in pagamento nei primi giorni di novembre (quello relativo al mese di ottobre).


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