Se la notifica viene effettuata dall’Ufficiale Giudiziario ai sensi dell’articolo 139 del codice di procedura civile, essa deve essere perfezionata con consegna al destinatario nel comune di residenza di quest’ultimo, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio.
Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l’ufficiale giudiziario consegna copia dell’atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.
In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove é l’abitazione, l’ufficio o l’azienda, e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.
Il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta, e l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuta notifica dell’atto, a mezzo di lettera raccomandata.
Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone appena sopra indicate, l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notifica deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.
In pratica, per concludere, in caso di consegna di copia dell’atto a persona di famiglia, o a persona addetta alla casa, o al vicino o al portiere, la notifica scatta immediatamente.
Qualora in caso di irreperibilità del destinatario, invece, non sia possibile consegnare copia a chicchessia, la notifica si perfeziona comunque, allo scadere del decimo giorno decorrente dalla data riportata nella raccomandata informativa. a meno che non la copia venga ritirata prima dal destinatario o da un suo delegato.
Se ne deduce che l’eventuale ritiro della raccomandata informativa inviata dall’ufficiale giudiziario in caso di irreperibilità del destinatario e della congiunta impossibilità di lasciare copia alle persone autorizzate a riceverla, è ininfluente ai fini del perfezionamento della notifica dell’atto giudiziario.
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