Simone di Saintjust

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Probabilmente, se era già in corso un pignoramento per debiti ordinari (con banche, finanziarie e privati cittadini) la trattenuta mensile è stata accodata, dal momento che essa non può mai superare il 20% della retribuzione al netto degli oneri contributivi e fiscali dovuti.

Per informazioni specifiche bisognerà rivolgersi alla cancelleria del tribunale dove si è svolta l’udienza, oppure, con la dovuta cortesia, alla controparte creditrice, o, meglio, al datore di lavoro terzo pignorato.


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