Annapaola Ferri

La normativa vigente (articolo 11 legge 392/1978) stabilisce che il deposito cauzionale non può essere superiore a tre mensilità del canone di locazione: il deposito cauzionale è produttivo di interessi legali che debbono essere corrisposti al conduttore alla fine di ogni anno.

Secondo l’articolo 32 della legge 392/1978 le parti sottoscrittrici del contratto di locazione possono convenire che il canone di locazione sia aggiornato annualmente, su richiesta del locatore, per eventuali variazioni del potere di acquisto della moneta circolante.

Le variazioni in aumento del canone non possono essere superiori al 75 per cento di quelle, accertate dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

La clausola inserita nel verbale di conciliazione di cui si chiede interpretazione esclude, con accordo fra le parti e decorrenza dalla data indicata, sia l’aggiornamento del canone di locazione in base alle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati sia l’applicazione degli interessi legali al deposito cauzionale.


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