Giorgio Martini

Il diritto di rinunciare all’eredità, così come quello di accettarla, può essere esercitato entro dieci anni dal giorno della morte del defunto.

Tuttavia, nel caso in esame, l’Agenzia delle Entrate con l’avviso di accertamento contesta l’omessa dichiarazione fiscale di successione da effettuarsi nei termini di legge.

La dichiarazione di successione deve essere presentata dagli eredi, dai chiamati all’eredità, dai legatari entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente.

Possono essere esonerati dalla dichiarazione di successione solo i chiamati all’eredità rinunciatari prima che sia decorso il termine annuale concesso dalla normativa vigente per la presentazione della dichiarazione di successione ai fini fiscali, oppure quando ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:

– l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto
– l’eredità ha un valore non superiore a 100.000 euro
– l’eredità non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.

Qualora ricorressero queste ultime tre condizioni, il soggetto sottoposto ad accertamento può presentare ricorso in autotutela (anche in qualità di erede) per evitare le sanzioni che potrebbero essere comminate con l’accertamento divenuto definitivo.


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