La disdetta del contratto locazione da parte del locatore è regolata dall’articolo 3 della Legge 431/98: nei contratti civili ad uso abitazione, alla prima scadenza, ovvero trascorsi i primi quattro anni per i contratti a canone libero 4 + 4, il locatore deve comunicare disdetta al conduttore, inviandogli almeno sei mesi prima della scadenza una raccomandata con avviso di ricevimento contenente l’indicazione del motivo, tra quelli elencati all’articolo 3, comma 1 della Legge 431/1998, ovvero:
a)   quando  il  locatore  intenda  destinare  l’immobile  ad  uso abitativo,  commerciale,  artigianale  o  professionale  proprio, del coniuge,  dei  genitori,  dei  figli  o  dei parenti entro il secondo grado;
b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o  comunque  con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative,   assistenziali,   culturali  o  di  culto  intenda  destinare
l’immobile  all’esercizio  delle  attività  dirette  a perseguire le predette  finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità;
 c)  quando  il  conduttore  abbia  la  piena  disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune;
   d)  quando  l’immobile  sia  compreso  in  un  edificio gravemente danneggiato  che  debba  essere  ricostruito o del quale debba essere assicurata  la  stabilità  e  la  permanenza  del  conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori;
   e) quando l’immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l’integrale   ristrutturazione,   ovvero   si   intenda   operare  la demolizione   o  la  radicale  trasformazione  per  realizzare  nuove costruzioni,  ovvero,  trattandosi di immobile sito all’ultimo piano, il  proprietario  intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per  eseguirle  sia  indispensabile  per ragioni tecniche lo sgombero dell’immobile stesso;
   f)   quando,   senza   che  si  sia  verificata  alcuna  legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l’immobile senza giustificato motivo;
   g)  quando  il  locatore  intenda vendere l’immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è  riconosciuto  il  diritto  di  prelazione.
Dunque, se non c’è stata comunicazione di recesso inviata con raccomandata A/R almeno sei mesi prima della scadenza del primo quadriennio, e se nella comunicazione di disdette non è indicato tassativamente uno dei motivi appena sopra indicati, il contratto di locazione si rinnova automaticamente ed alle medesime condizioni per i successivi 4 anni.
Nel caso in cui, invece, si sia arrivati alla seconda scadenza del contratto di locazione, le cose cambiano: decorsi otto anni dall’inizio della locazione per i contratti 4 + 4 qualora una delle parti voglia rinnovare il contratto ma a nuove condizioni, deve inoltrare all’altra parte la proposta di rinnovo almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto. Chi riceve la proposta di rinnovo, può decidere di accettarla, rifiutarla (a quel punto il contratto cesserà alla scadenza naturale), oppure di fare una controproposta. In qualunque caso la risposta va comunicata alla controparte mediante lettera raccomandata entro 60 giorni dal ricevimento della proposta di rinnovo. In mancanza di risposta il contratto si intende risolto.
In tale ultima ipotesi, qualora il locatore abbia deciso di locare l’immobile ad un importo del canone di locazione ben maggiore rispetto a quello attuale e abbia ritenuto di non locare l’immobile all’attuale conduttore poiché ritiene il canone richiesto non sostenibile rispetto al reddito percepito dal conduttore stesso (attualmente in NASpI), l’unica soluzione potrebbe essere quella di offrire al locatore una fideiussione (a prima richiesta) che copra per un certo numero di mesi l’importo richiesto per il canone di locazione, intestando il contratto alla lavoratrice dipendente a tempo indeterminato. Tale fideiussione può essere offerta, a costi sostenibili, da finanziarie e compagnie di assicurazione che operano nel settore, anche considerando che il soggetto che chiede la prestazione di fideiussione a prima richiesta a favore del locatore è titolare di un contratto di lavoratrice dipendente a tempo indeterminato, e risulta, quindi, facilmente escutibile presso il datore di lavoro in caso di inadempimento nel versamento dei canoni di locazione.
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