Giorgio Valli

Le procedure antiriciclaggio (di cui ai decreti legislativi 90/2017 e 125/2019) si applicano per tutte quelle operazioni, condotte dal notaio, di valore uguale o superiore ai 15 mila euro, a prescindere dalle modalità di pagamento.

Secondo le istruzioni fornite dalla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) della Banca d’Italia, il notaio deve identificare ciascuna delle parti coinvolte nella compravendita ed effettuare una valutazione oggettiva e procedurale del potenziale rischio di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo legate alla prestazione e al profilo del cliente.

In pratica il notaio deve assicurarsi che il conto corrente di accredito in Lituania sia effettivamente ed esclusivamente intestato al venditore italiano e che la compravendita non sia finalizzata a finanziare operazioni terroristiche o a riciclare denaro proveniente da attività illecite. Nel qual caso il notaio è tenuto a denunciare all’UIF la transazione classificandola come sospetta.

Si capisce benissimo che una cosa è condurre l’accertamento presso Istituti di Credito (anche stranieri) operanti in Italia, altra è dover chiedere le necessarie informazioni relativamente ad un conto corrente detenuto presso una banca situata ed operante esclusivamente all’estero.


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