Patrizio Oliva

L’assegno di invalidità civile, e l’indennità di accompagnamento sono impignorabili in quanto hanno natura di sussidio e, pertanto, rientrano nelle previsioni dell’articolo 545 del codice di procedura civile laddove dispone che non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.

Impignorabili restano queste voci anche se accreditate in conto corrente: il creditore procedente, pertanto, potrà pignorare solo il saldo presente in conto corrente al momento della notifica dell’atto di pignoramento al terzo: tuttavia, il debitore inadempiente sottoposto ad azione esecutiva potrà prelevare, rivolgendosi al responsabile di filiale, l’ultimo importo accreditato a titolo di assegno di invalidità civile e indennità di accompagnamento, fin ad un massimo pari a tre volte l’importo massimo dell’assegno sociale (circa 1.509 euro).


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