Ammettiamo pure che il creditore procedente abbia già effettuato le necessarie visure immobiliari a carico del debitore e abbia preferito recuperare il proprio credito insoddisfatto, pignorando la pensione del debitore presso l’INPS – anche considerando i tempi di esecuzione del pignoramento immobiliare, le spese legali da anticipare per quella fattispecie e, soprattutto, per evitare le dilazioni temporali della procedura espropriativa riconducibili alla prevedibile opposizione dell’altro comproprietario non debitore.
Secondo l’articolo 483 del codice di procedura civile ed allo scopo di accelerare il rimborso del credito azionato, il creditore può valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge.
In altre parole, la normativa vigente prevede la possibilità per il creditore di promuovere contemporaneamente l’espropriazione mobiliare e quella immobiliare; oppure l’espropriazione mobiliare presso il debitore e quella presso terzi; o, ancora, l’espropriazione immobiliare e quella presso terzi al fine di ottenere piena soddisfazione della sua pretesa.
Quindi, diciamo che il creditore, dopo l’alienazione della comproprietà immobiliare del debitore, potrebbe procedere con azione revocatoria dell’atto di vendita, ex articolo 2901 del codice civile, entro 5 anni decorrenti dalla data del rogito notarile, oppure, potrebbe pignorare, in qualsiasi momento, il saldo di conto corrente intestato al debitore ove verrebbero accreditati i proventi della vendita.
Questo per dire che, pur con il pignoramento della pensione in corso, il debitore non possa sentirsi al sicuro da ulteriori azioni esecutive promosse dal medesimo creditore che ha già pignorato la pensione.
Il principio di cumulabilità dei mezzi di esecuzione deve, tuttavia, coordinarsi con il divieto di abuso degli strumenti processuali posto a tutela del debitore: a tale proposito, la Corte di Cassazione, con sentenza 7078/2015, ha stabilito che l’emissione di un’ordinanza di assegnazione, sebbene di regola non precluda la possibilità di ottenerne altre in relazione allo stesso titolo e fino alla soddisfazione effettiva del credito, renda illegittima la scelta del creditore di intraprendere una nuova esecuzione, allorché egli sia stato integralmente soddisfatto in forza di detto provvedimento.
Ora, è vero che il creditore procedente dovrebbe ritenersi integralmente soddisfatto dalla trattenuta pensionistica ottenuta presso l’INPS fino al rimborso integrale del credito azionato, ma è pur vero che egli potrebbe lamentare i tempi di rimborso eccessivi (ancorché compensati dagli interessi legali applicati) e l’alta probabilità di premorienza del debitore esecutato, con un eventuale credito residuo difficilmente escutibile dagli eredi (che potrebbero anche rinunciare all’eredità), e quindi essere autorizzato a procedere con il pignoramento di sopravvenienze attive (come il deposito in conto corrente dei proventi di una alienazione immobiliare) formatesi dopo l’assegnazione della trattenuta pensionistica.
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