Diciamo innanzitutto che sebbene il creditore procedente abbia preferito aggredire la pensione del debitore, quest’ultimo ha l’obbligo, ai sensi dell’articolo 492 del codice di procedura civile – quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione – di indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano avvertendolo della sanzione prevista per l’omessa o falsa dichiarazione.
Non adempiendo a tale obbligo si commette il reato sanzionato dall’articolo 388 del codice penale, ovvero quello di omessa esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.
La Corte di cassazione, sezione penale, infatti con la sentenza 44895/2019 ha stabilito che in caso di omessa o falsa dichiarazione dei beni pignorabili, richiesta dall’ufficiale giudiziario, segue la sanzione penale.
D’altra parte, il creditore procedente, anziché introitare solo le (esigue) trattenute della pensione (il 20% della parte eccedente il minimo vitale) ed evitare la lunga durata del rimborso del credito azionato potrebbe sicuramente pignorare il conto corrente sul quale confluiscono i proventi dell’alienazione o, anche, avviare un’azione di revocatoria dell’atto di alienazione degli immobili cointestati, ai sensi dell’articolo 2901 del codice civile e continuare l’operazione di pignoramento presso INPS per il solo credito residuo.
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