INPS è obbligata per legge a chiedere la restituzione di quanto indebitamente percepito da chi non aveva diritto al beneficio del Reddito di Cittadinanza (RdC), ottenendolo, magari, attraverso una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) mendace: e ciò anche se l’indebito percettore non ha lavoro e patrimoni. E’ già grasso che cola se oltre alla richiesta di restituzione dell’indebito non si accompagnerà anche una denuncia penale all’Autorità Giudiziaria, considerando che l’errore potrebbe non essere considerato essere stato commesso in buona fede.
Per i nuclei familiari che comprendono minorenni, in caso i revoca del beneficio, la domanda di RdC può essere riproposta dopo sei mesi dalla revoca: per i nuclei familiari senza minorenni o disabili occorre il decorso di 18 mesi, dalla data del provvedimento di revoca, per poter ripresentare la domanda. Per quel che attiene la riproposizione della domanda a giugno, anche se fosse in corso il recupero coattivo di un indebito, non c’è ragione per cui il beneficio del Reddito di Cittadinanza venga negato a chi ne avesse i requisiti.
Va ricordato, infine, che, qualora il padre del bambino ed il bambino non fossero più conviventi anagraficamente, la madre, per accedere al RdC, dovrà presentare una DSU/ISEE minorenni.
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