Annapaola Ferri

Il debitore inadempiente non potrebbe spogliarsi dei beni che potrebbero essere espropriati e venduti all’asta per soddisfare il credito rimasto insoddisfatto. Il rimedio per la parte creditrice, in caso di alienazione di immobili di proprietà o in comproprietà del debitore inadempiente dopo l’insorgenza del debito, è quello di procedere con azione revocatoria ex articolo 2901 del codice civile: il creditore potrebbe pignorare e vendere all’asta gli immobili trasferiti in proprietà dal debitore all’acquirente se riuscisse a dimostrare al giudice la consapevolezza del terzo acquirente di ottenere, a prezzi d’occasione, beni del debitore, la cui mancata espropriazione avrebbe danneggiato l’attività di riscossione coattiva del creditore stesso: praticamente, si riesce a dimostrare che l’atto di compravendita non è preordinato al dolo, se risulta tracciabile il passaggio di denaro conseguente, se la vendita avviene a prezzi di mercato e non sottocosto e se il terzo acquirente utilizzerà i beni acquistati per proprie esigenze e non per rivenderli sul mercato.

In caso di pignoramento del conto corrente il conto viene bloccato a qualsiasi operazione o prelievo effettuato dal debitore intestatario fino al momento in cui il giudice deciderà per l’assegnazione del saldo pignorato al creditore procedente: nel frattempo, il debitore sottoposto ad azione esecutiva potrà prelevare la pensione accreditata prima della notifica del pignoramento, fino ad un massimo pari a tre volte l’importo massimo dell’assegno sociale (1.509 euro circa) rivolgendosi al funzionario dell’agenzia dell’istituto di credito (o di Poste Italiane) presso cui è detenuto il conto corrente. Qualora ci fossero altri accrediti di pensione, dopo la notifica del pignoramento e prima della liberazione del conto corrente da parte del giudice, gli accrediti di pensione dovrebbero essere pignorati secondo le regole di pignoramento presso il terzo INPS.

Il diritto del creditore insoddisfatto di esercitare azione revocatoria nei confronti del debitore inadempiente si prescrive in cinque anni decorrenti dalla data del contratto di compravendita.


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