Si può operare come già fatto in occasione del decesso del papà che ha lasciato, con testamento, tutta l’eredità (la casa di proprietà) al proprio coniuge superstite: i creditori insoddisfatti del figlio, in base all’articolo 2901 del codice civile potranno, nel termine prescrizionale di dieci anni, avviare azione di riduzione dell’eredità nei confronti della vedova, per far assegnare al figlio inadempiente, metà della casa.
Analogamente adesso sono due le soluzioni possibili:
1) la vedova redige testamento assegnando le case di proprietà alle due figlie del figlio debitore;
2) la vedova non redige testamento, ed il figlio rinuncia all’eredità a favore delle nipoti che subentrano per rappresentanza.
Nel primo caso i creditori del figlio pretermesso potrebbero avviare azione di riduzione dell’eredità nei confronti delle due figlie del figlio debitore, facendo assegnare tutta l’eredità a quest’ultimo.
Nel secondo caso i creditori del figlio debitore rinunciante potrebbero chiedere al giudice, in base all’articolo 524 del codice civile, di poter accettare l’eredità in nome e luogo del proprio debitore rinunciante.
In ogni caso ci sarebbero poi le complicazioni derivanti dall’onere di dover gestire l’eredità beneficiata delle figlie, da momento che esse, essendo minori, possono accettare solo con beneficio di inventario.
AL momento, le soluzioni più lineari sembrerebbero quella di alienare i due immobili prima del decesso della proprietaria oppure rinunciare semplicemente all’eredità a favore delle due bambine, sperando che i creditori del figlio rinunciante non agiscano per via giudiziale così come finora accaduto dopo il decesso del genitore del debitore.
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