Genny Manfredi

Il decreto legge 4/2019, che istituisce il Reddito di Cittadinanza (RdC), prevede che debba essere comunicato all’INPS tramite modello RdC/PdC COM Esteso, entro 30 giorni dall’evento (pena la revoca del beneficio) l’avvio di qualsiasi attività lavorativa, comunicando il reddito percepito per la prestazione lavorativa resa, fino al 31 dicembre dell’anno in cui l’attività viene svolta.

La circolare INPS 43/2029 stabilisce, tuttavia, che il reddito percepito per la frequenza ad un tirocinio, non deve essere comunicato all’INPS: quindi, in sostanza, la circolare INPS 43/2019 precisa che l’avvio di un tirocinio non viene assimilato all’avvio di una attività da lavoro dipendente, pur se nel bando di partecipazione al tirocinio è stato precisato che il reddito da tirocinio è considerato, ai fini IRPEF, come reddito assimilato a lavoro dipendente.

Sia il marito che la moglie, che frequenteranno il tirocinio, non dovranno versare alcuna imposta IRPEF per l’importo percepito con il tirocinio: infatti con 250 euro pro capite, da giugno a dicembre, non si supera la cosiddetta NO TAX AREA: beninteso, quanto sopra vale nell’ipotesi formulata che i soli redditi percepiti nel corso del 2023 dal nucleo familiare provengano esclusivamente da Reddito di Cittadinanza e Tirocinio.

Concludendo: il Reddito di Cittadinanza erogato a favore del nucleo familiare resterà immutato da giugno a dicembre 2023 e il reddito da tirocinio percepito da marito e moglie non comporterà il pagamento di IRPEF nel 2024.


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