Roberto Petrella

L’articolo 7 (sanzioni), comma 11, del decreto legge 4/2019, stabilisce che, in caso di revoca del Reddito di Cittadinanza (RdC), un qualsiasi componente del nucleo familiare a cui è stato revocato il beneficio potrà presentare una nuova istanza per fruirne nuovamente solo quando siano decorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza; tuttavia, nel caso in cui facciano parte del nucleo familiare componenti minorenni o con disabilità, come definita a fini ISEE, l’istanza intesa ad ottenere nuovamente il Reddito di Cittadinanza potrà essere presentata dopo sei mesi dalla data del provvedimento di revoca.

Ai fini del divieto di ripresentare domanda dopo la revoca prima che siano passati i 18 mesi è, dunque, irrilevante la eventuale restituzione dell’indebito in corso.

E’ poi opportuno ricordare che l’articolo 13 (Disposizioni transitorie, finali e finanziarie), comma 1, del Decreto legge 48/2023, stabilisce che i percettori del Reddito di Cittadinanza (RdC) e della Pensione di cittadinanza (PdC) mantengono il relativo beneficio sino alla sua naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

Il comma 5 precisa che la misura del reddito di cittadinanza è riconosciuta nel limite massimo di sette mensilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

Il comma 6 del medesimo articolo aggiunge, infine, che, qualora nel nucleo familiare fossero presenti persone con disabilità, minorenni o persone con almeno sessant’anni di età, non si applica il limite massimo di sette mensilità, fermo restando il limite di fruizione del beneficio entro il 31 dicembre 2023.

Temo, pertanto, che stando così le cose, chi è ha subito recentemente un provvedimento di revoca del beneficio non riuscirà ad accedere al Reddito di Cittadinanza prima del 31 dicembre 2023. Ne consegue che, poichè per il 31 dicembre 2023 è previsto lo stop governativo imposto al Reddito di Cittadinanza, converrà mettersi l’anima in pace.


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