L’articolo 481 del codice di procedura civile, stabilisce che il precetto, diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notifica non è iniziata l’esecuzione.
Trascorsi i 90 giorni, pertanto, e/o per intraprendere una nuova azione esecutiva, essendo risultata infruttuosa la precedente, il precetto deve essere nuovamente notificato al debitore.
Lo scopo dell’obbligo di rinotifica del precetto è quello di garantire il debitore di ricevere sempre un avvertimento tempestivo senza che il creditore possa iniziare l’esecuzione.
L’azione esecutiva classica nei confronti del debitore che dispone di un conto corrente e percepisce uno stipendio, è proprio quella di pignorare prima il conto corrente ed agire successivamente con il pignoramento dello stipendio per l’eventuale credito residuo rimasto insoddisfatto.
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