Per notificare il precetto, il creditore deve essere in possesso di un titolo esecutivo emesso da un giudice a carico del debitore inadempiente: Il titolo esecutivo (qual è, ad esempio, un decreto ingiuntivo) è sempre valido fin quando non si prescrive il diritto decennale del creditore di procedere giudizialmente per la riscossione coattiva del credito insoddisfatto. Il precetto, invece, diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notifica non è iniziata l’esecuzione (articolo 481 del codice di procedura civile).
Se è intervenuta la prescrizione decennale del diritto del fornitore di esigere il credito, il debitore inadempiente può stare tranquillo: beninteso il diritto appena citato potrebbe non essere prescritto qualora nel corso dei 24 anni il fornitore abbia formalmente comunicato al debitore la volontà di non rinunciare al credito insoddisfatto derivante dalla fornitura effettuata. Infatti ad ogni notifica della pretesa creditizia ripartono i termini decennali di prescrizione.
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