L’articolo 13 (Disposizioni transitorie, finali e finanziarie), comma 1, del Decreto legge 48/2023, stabilisce che i percettori del Reddito di Cittadinanza (RdC) e della Pensione di cittadinanza (PdC) mantengono il relativo beneficio sino alla sua naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.
Il comma 5 precisa che la misura del reddito di cittadinanza è riconosciuta nel limite massimo di sette mensilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.
Il comma 6 del medesimo articolo aggiunge, infine, che, qualora nel nucleo familiare fossero presenti persone con disabilità, minorenni o persone con almeno sessant’anni di età, non si applica il limite massimo di sette mensilità, fermo restando il limite di fruizione del beneficio entro il 31 dicembre 2023.
Nel caso esposto, la lettrice percepirà l’ultima mensilità di RdC, competenza luglio 2023, nel mese di agosto 2023.
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