Riteniamo che chi ha posto il quesito abbia inteso riferirsi alla Centrale Rischi (CR) pubblica della Banca d’Italia, piuttosto che alla CRIF (Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria) che è un SIC (Sistema di Informazione Creditizia) privato: in ogni caso il debitore inadempiente censito dovrà comunque rispondere dell’intero credito insoddisfatto, indipendentemente da quanto indicato a perdita nel record di segnalazione.
E’ in CR Bankitalia, infatti, che l’intermediario può lasciare in sofferenza un importo pari o superiore a 250 euro (postando il resto del debito originario a perdita) e, quindi, rinnovare la segnalazione mensile a tempo indeterminato.
Al limite, il debitore inadempiente censito potrà raggiungere un accordo a saldo stralcio con il creditore, concordando un importo, per la chiusura del contenzioso, pari al debito originario al netto di quanto portato a perdita in bilancio dal creditore, ma l’oscuramento della segnalazione prima del termine ultimo previsto dalla normativa vigente verrà effettuato solo a seguito di un accordo fra creditore e debitore sul rimborso del credito insoddisfatto originariamente censito.
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