Ornella De Bellis

Soglie di censimento

Le segnalazioni mensili sono dovute se, alla data di riferimento, ricorre almeno una delle seguenti condizioni relative all’intestatario della posizione di rischio (persona fisica, persona giuridica, organismi, cointestazioni):

– il totale dei crediti in gioco (compresi i crediti oggetti di garanzia) è pari o superiore a 30 mila euro;
– la posizione del cliente è in sofferenza per un valore nominale pari o superiore a 250 euro indipendentemente dal fatto che una parte del credito sia stato passato a perdita.

Permanenza della segnalazione mensile per 36 mesi

– la posizione in sofferenza viene integralmente passata a perdita (classificazione “sofferenze – crediti passati a perdita”);
– il credito viene rimborsato, anche a seguito di accordo transattivo liberatorio;
– il credito viene ceduto a terzo non obbligato a partecipare alla Centrale Rischi della Banca d’Italia;
– il credito viene integralmente passato a perdita (classificazione “sofferenze – crediti passati a perdita”).

Cessazione della Segnalazione mensile

– il credito è prescritto;
– il credito è oggetto di esdebitazione fallimentare o ex legge 3/2012.
– il credito viene ceduto a terzo obbligato a partecipare alla Centrale Rischi della Banca d’Italia (l’onere della segnalazione mensile passa al creditore cessionario).

Molto spesso il credito viene passato a perdita solo parzialmente, mentre viene lasciata in sofferenza solo una quota pari o superiore a 250 euro. Sicchè ci sarà una quota in sofferenza, che perpetua la segnalazione mensile in CR ed un quota passata a perdita. La posizione vene classificata come “sofferenze – crediti passati a perdita”

L’appostazione a sofferenza della posizione debitoria, implica una valutazione da parte dell’intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può originare automaticamente al verificarsi di singoli specifici eventi quali, ad esempio, uno o più ritardi nel pagamento del debito o la contestazione del credito da parte del debitore.

I crediti devono essere segnalati per un ammontare pari agli importi erogati inizialmente, al lordo degli interessi contabilizzati e delle spese di recupero del credito (quando riconosciute dal giudice dell’esecuzione).

La segnalazione in sofferenza di una cointestazione presuppone che tutti i cointestatari versino in stato di insolvenza.

Gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo segnalano a sofferenza, entro tre giorni lavorativi dalla data in cui i competenti organi aziendali hanno accertato lo stato di sofferenza.


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