Quella che è le stata comminata è solo una sanzione amministrativa per omessa dichiarazione obbligatoria di inizio e fine occupazione: successivamente le saranno probabilmente notificate altre sanzioni per omesso pagamento della tariffa TARI annuale, relativamente agli ultimi 5 anni. In tale ipotesi, sarà onere del contribuente inadempiente dialogare con il Comune creditore per dimostrare, con ricorso amministrativo in autotutela, il minor periodo di occupazione (rispetto al presunto quinquennale) dell’appartamento con il certificato storico di residenza o con i contratti nominativi di stipula delle forniture di luce, acqua e gas e con le successive richieste di recesso con distacco (o voltura).
La legge non ammette ignoranza: chi occupa un appartamento in locazione regolarmente registrato è tenuto a presentare (entro trenta giorni, di solito) dichiarazione di inizio occupazione al Comune in cui è ubicato l’immobile locato. Il locatore non è tenuto a comunicare alcunché al conduttore. Quando si lascia l’appartamento locato bisogna presentare al Comune, in cui è ubicato l’immobile locato, dichiarazione di fine occupazione (altrimenti continueranno ad essere intestate all’inquilino andato via le richieste di pagamento della TARI) e bisogna comunicare alle aziende fornitrici recesso dai contratti di precedentemente sottoscritti per la fornitura di acqua luce e gas. Ogni anno va corrisposta la Tassa per il servizio smaltimento rifiuti (TARI).
Il contribuente evasore, beccato dalla Pubblica Amministrazione con notifica delle sanzioni per inadempimento nelle dichiarazioni di inizio e fine occupazione nonché di omesso pagamento della dovuta tassa per lo smaltimento dei rifiuti, può sicuramente richiedere una quota di quanto preteso a suo nome per la TARI agli altri occupanti, ma qualora costoro si rifiutassero di contribuire, bisognerebbe citarli in tribunale, un’impresa che forse non vale la spesa. La condivisione della pretesa non può essere opposta al comune creditore, dal momento che la responsabilità è solidale fra gli eventuali occupanti la medesima unità abitativa (il creditore si sceglie uno fra i debitori solidali ed escute il prescelto).
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