Patrizio Oliva

Il datore di lavoro del debitore inadempiente sottoposto da Banca IFIS ad azione esecutiva deve corrispondere, in unica soluzione, l’importo mensile deciso dal giudice, fino a capienza del credito azionato, dalla data di notifica dell’atto di pignoramento dello stipendio alla data dell’ordinanza di assegnazione.

Se l’importo accantonato non sarà sufficiente a soddisfare il creditore procedente, il datore di lavoro dovrà trattenere ogni mese, dalla busta paga del debitore inadempiente, l’importo stabilito dal giudice e consegnarlo a Banca IFIS.

Non ottemperando all’ordinanza giudiziale il datore di lavoro dovrà rispondere penalmente e civilmente, in tribunale, per la violazione degli articoli 543 (pignoramento verso terzi), 546 (obblighi del terzo) e 547 (dichiarazione del terzo) del codice di procedura civile.

In altre parole, il datore di lavoro avrà necessariamente bisogno di affidarsi a dei solerti avvocati esperti in campo penale e civile.


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