Genny Manfredi

L’INPS non è tenuto ad effettuare controlli sulla DSU se non a posteriori per rilevare, a campione, una eventuale dichiarazione mendace: se il dichiarante afferma nella DSU trasmessa che il proprio nucleo familiare è formato esclusivamente dal dichiarante, egli rende una dichiarazione mendace, anche se dichiara l’età corretta.

Infatti solo se un figlio ha 26 anni compiuti e non convive con i propri genitori viventi può formare un nucleo familiare costituito da egli stesso, pur risultando privo di reddito. Ora se io dichiaro l’età corretta, inferiore ai 26 anni, potrei essere orfano oppure i miei genitori potrebbero risiedere entrambi all’estero ed ugualmente avrei la possibilità di formare un nucleo familiare autonomo, indipendentemente dal reddito percepito nel secondo anno successivo a quello di presentazione della DSU.

In calce alla DSU il dichiarante sottoscrive al CAF di essere consapevole delle responsabilità penali che si assume, ai sensi dell’articolo 76 del DPR 445/2000, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

In calce alla DSU il dichiarante non sottoscrive di essere consapevole che la composizione del nucleo familiare trasmessa con il documento sarà verificata dall’INPS, sollevando il dichiarante da ogni responsabilità civile e penale per falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Una sola scorciatoia esiste: accusare il CAF di aver trasmesso all’INPS una DSU non conforme alla situazione anagrafica e reddituale resa dal dichiarante: ma sarebbe una “probatio diabolica”. Si tratterebbe cioè di provare che la responsabilità è del CAF, che, tuttavia, ha in mano le carte firmate dal dichiarante, e la legge non ammette ignoranza, nel senso che il dichiarante deve essere in grado di comprendere cosa ha ha sottoscritto con estrema cautela ed attenzione, prima che il CAF trasmetta il documento all’INPS. Il supporto del CAF, infatti, si riduce alla compilazione della DSU su indicazione del dichiarante ed alla trasmissione del documento all’INPS. La responsabilità dei contenuti è esclusivamente del dichiarante e di nessun altro.

Ci spiace, ma percepire indebitamente il Reddito di Cittadinanza, comporta chiare ed ineludibili responsabilità penali, oltre all’obbligo, ovviamente, di restituzione di quanto indebitamente percepito.


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