Roberto Petrella

Qualora il percettore di Reddito di Cittadinanza (RdC) trovasse un lavoro di tipo subordinato a tempo determinato, egli non perderà il beneficio dopo la fine del periodo lavorativo, e nemmeno l’importo RdC, prima percepito, verrà ridotto: semplicemente l’erogazione del beneficio verrà sospesa per tutta la durata del rapporto di lavoro, con il beneficio che riprenderà a decorrere al termine del contratto di lavoro a tempo determinato.

Questo se l’importo mensile netto proveniente da attività di lavoro dipendente è maggiore dell’importo spettante a titolo di RdC. Altrimenti, per la durata del rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato, il RdC percepito verra defalcato dell’80% del reddito percepito con l’attività di lavoro dipendente.

In altre parole, qualora, durante il periodo di impiego lavorativo a tempo determinato, il corrispettivo risultasse minore dell’importo di RdC spettante, il RdC continuerà ad essere erogato nella misura pari alla differenza fra quanto percepito dall’INPS, a titolo di RdC, prima di intraprendere l’attività di lavoro e l’80% di quanto retribuito, a titolo di stipendio, dal nuovo datore di lavoro.

Tuttavia bisogna anche ricordare che, purtroppo, a partire dal mese di agosto 2023 il Reddito di Cittadinanza non dovrebbe essere più corrisposto agli occupabili. Continueranno a percepire il beneficio, secondo le intenzioni rese pubbliche dal governo, solo coloro che hanno più di 60 anni o nel cui nucleo familiare sono presenti disabili, minorenni o anziani ultrasessantenni.


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