Genny Manfredi

Supponiamo che i genitori del minore siano B e C, che la casa sia di proprietà di C, così come il contratto di mutuo sia intestato a C, e che la casa di C sia stata assegnata dal giudice a B ed al figlio minore della coppia.

Nelle ipotesi formulate, B detiene il diritto di abitazione sulla casa e C ne diventa nudo proprietario, a partire dalla data di assegnazione dell’immobile da parte del tribunale.

Nella DSU vanno indicati redditi percepiti e gli immobili detenuti nel secondo anno precedente quello di presentazione.

Il nucleo familiare di B deve indicare nel quadro relativo alla casa di abitazione del modulo MB1 che la casa di abitazione è detenuta in proprietà (o altro diritto reale di godimento).

Il nucleo familiare di B riporterà nel quadro FC3 (patrimonio immobiliare) le informazioni relative alla casa abitata, come se la casa e il contratto di mutuo residuo per l’acquisto delle casa fossero intestati a B.

Infatti nel patrimonio immobiliare di C ai fini ISEE non comparirà la casa di cui C è nudo proprietario assegnata dal giudice a B, ed al figlio minore, come detentori del diritto di abitazione, almeno fino a quando il figlio minore della coppia, affidato a B, non diventerà economicamente autosufficiente.

Sempre in riferimento al patrimonio immobiliare del nucleo familiare di B, supponendo che l’assegnazione giudiziale della casa sia avvenuta nel 2020, che la casa sia stata classificata in una delle categorie catastali A oppure C/2, C/6 e C/7 e con esclusione della categoria catastale A/10, nella DSU 2023 la quota posseduta da B sarà del 100%, il valore IMU sarà dato dalla rendita catastale maggiorata del 5% e moltiplicata per 160, la quota capitale residua del mutuo sarà quella che risulta dal piano di ammortamento del mutuo alla data di presentazione della DSU.


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