Tullio Solinas

L’articolo 32 del Testo Unico (decreto legislativo 151/2001) in materia di sostegno alla maternità e alla paternità che disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di tutti i figli (naturali, adottivi e in affidamento), dispone che qualora il rapporto di lavoro in atto cessi all’inizio o durante il periodo di fruizione del congedo, il diritto all’indennità viene meno dal momento in cui è cessato il rapporto di lavoro. In alcun modo la fruizione del beneficio è inficiata dal luogo di una eventuale residenza all’estero della beneficiaria, una volta che l’indennità è stata concessa.

Evidentemente il vincolo di territorialità sussiste al momento della domanda, visto che il beneficio è condizionato da una soglia di ISEE del nucleo familiare di appartenenza, ISEE che non è possibile ottenere se il soggetto richiedente ed il figlio a cui è riferito il congedo richiesto risiede all’estero ed è iscritto all’AIRE.

Qualche criticità potrebbe derivare, esclusivamente, da una richiesta di congedo presentata con le tre figlie (già trasferitesi in Repubblica Ceca ad agosto) già iscritte all’AIRE e quindi sicuramente non più incluse nel nucleo familiare della richiedente indennità di maternità facoltativa.


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