Giorgio Martini

Legato e rinuncia all’eredità hanno poco a che vedere, per cui il figlio che rinuncia all’eredità della madre defunta può contemporaneamente accettare il legato senza alcun problema e prova ne è che il notaio ha comunque provveduto alla trascrizione dell’immobile nei Pubblici Registri Immobiliari a favore del legatario.

Tuttavia la distinzione tra erede e legatario è sostanziale, in quanto l’erede subentra sia nei rapporti attivi che in quelli passivi, e quindi risponde dei debiti ereditari. Mentre il legatario non è tenuto a pagare i debiti del defunto.

Il problema è un altro: supponiamo che la madre abbia dei creditori insoddisfatti. Lasciando il proprio immobile al figlio come legato, potrebbe evitare al figlio l’accollo dei debiti da cui risulta oberata. Sarebbe fin troppo facile.

Il nostro ordinamento prevede che il de cuius possa lasciare dei legati se il loro valore è compreso nella parte disponibile dell’eredità. Per andare nel pratico, una madre vedova con figlio unico ha come quota disponibile per legati (e donazioni effettuate in vita) la metà dell’eredità complessiva. In altre parole, nella fattispecie, per poter lasciare un immobile come legato al figlio, la defunta deve lasciare almeno due immobili di pari valore, e sull’altro immobile potrebbero rivalersi i creditori della defunta (avendo il figlio già rinunciato all’eredità).

Se così non fosse, se cioè l’eredità della defunta fosse esclusivamente costituita da un unico immobile, gli eventuali creditori della defunta potrebbero chiedere al giudice l’annullamento del testamento per violazione dell’articolo 537 del codice civile e l’applicazione dei criteri di riduzione del legato di cui all’articolo 560 del codice civile. Solo metà dell’immobile (nell’ipotesi di madre vedova e figlio unico) potrebbe essere destinato ad un legato, mentre sull’altra metà dell’immobile potrebbero rivalersi i creditori della defunta (avendo il figlio già rinunciato all’eredità).


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