Nel quesito ci si riferisce al contratto di affidamento fiduciario di un bene immobile e si vorrebbe indagare sulle responsabilità verso terzi riconducibili in capo all’affidante (nella fattispecie il comproprietario dell’immobile) e al soggetto affidatario in seguito all’eventuale vendita del bene immobile affidato.
Il contratto di affidamento fiduciario (istituto alquanto diverso dal trust) è un negozio in base al quale un soggetto (l’affidante fiduciario) conferisce all’altro contraente (l’affidatario fiduciario) un o più beni (beni affidati) stabilendo un programma destinatorio, la cui attuazione è rimessa integralmente all’affidatario che a tanto si obbliga.
Il punto dolente, tuttavia, è che affinché l’affidante possa rimanere indenne da eventuali azioni di risarcimento danni reclamati da terzi danneggiati in seguito all’alienazione dell’immobile detenuto in comproprietà da parte dell’affidatario:
- il programma destinatorio dovrebbe esplicitamente prevedere il rispetto, da parte dell’affidatario, dei diritti di terzi, quali, ad esempio, il diritto di prelazione;
- il contratto dovrebbe prevedere un compenso per le prestazioni rese dall’affidatario.
Inoltre, nel contratto di affidamento fiduciario la vendita di un bene all’affidatario fiduciario presenta numerose criticità formali e sostanziali, per manifesto conflitto di interesse.
Poste queste premesse, bisognerà verificare se il candidato al ruolo di affidatario fiduciario, sul quale ricadono sicuramente responsabilità penali derivanti dalle proprie azioni, sia ancora disponibile a concludere il contratto di affidamento fiduciario.
In ogni caso, si tratta di un contratto la cui tipologia non è molto diffusa, motivo per cui, ad oggi, non risulta formatasi una sufficiente giurisprudenza (un modo per dire che, più che per altre situazioni, non è possibile fare ragionevoli previsioni sull’esito di eventuali contenziosi).
Il suggerimento è quello di affidarsi ad un professionista, con il quale interagire costantemente e farsi supportare, al meglio ed in sicurezza, nelle operazioni di vendita della propria quota di comproprietà dell’immobile. Anche considerando che, in ogni caso, ad un legale o ad un notaio ci si dovrebbe comunque rivolgere per la redazione controllata di un contratto di affidamento fiduciario da stipulare con la controparte, contratto che possa dare origine al minor numero possibile di “sorprese indesiderate”.
Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.