Giorgio Martini

Il creditore poiché è già beneficiario di un pignoramento dello stipendio del medesimo debitore, per debiti della medesima natura, potrebbe decidere di non notificare l’atto al datore di lavoro dello e procedere avviando il pignoramento di altri beni del debitore, ad esempio, il conto corrente su cui affluisce l’accredito stipendiale: per quanto attiene l’accantonamento da parte del datore di lavoro in attesa dell’udienza giudiziale di assegnazione, va detto che nei casi dubbi, attinenti, ad esempio, la classificazione del debito fra il tipo ordinario, esattoriale o alimentare, il datore di lavoro dovrà necessariamente accantonare ed attendere le indicazioni del giudice. Tuttavia, nella fattispecie, il creditore è il medesimo soggetto che ha azionato il pignoramento precedente, per cui il datore di lavoro potrebbe sicuramente soprassedere.

In ogni caso, e di questo il debitore sottoposto ad azione esecutiva dovrebbe essere consapevole, qualora il datore di lavoro terzo pignorato dovesse optare comunque per l’accantonamento del quinto (che verrebbe restituito dopo il decreto giudiziale) i tempi medi per perfezionare un accordo transattivo a saldo stralcio con il creditore, non dovrebbero discostarsi eccessivamente da quelli necessari per il pronunciamento del giudicante.


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